Art. 63 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 63 RD 267-1942 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia)
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.