Art. 63 Codice Deontologico Forense

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 62 Codice Deontologico Forense vai all'articolo successivo: Art. 64 Codice Deontologico Forense

Art. 63 Codice Deontologico Forense (Rapporti con i terzi) approfondisci

1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.