Art. 637 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 637 c.p. (Ingresso abusivo nel fondo altrui)
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.