Art. 635 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 634 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 636 c.p.c.

Art. 635 c.p.c. (Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici) approfondisci

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.