Art. 631 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 631 c.p. (Usurpazione) approfondisci

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.