Art. 62 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 62 disp.att.c.p.p. (Indicazione delle generalità del domiciliatario)
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.