Art. 62 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 62 disp.att.c.p.p. (Indicazione delle generalità del domiciliatario) approfondisci

1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.