Art. 628 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 628 c.p.p. (Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio )
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. 2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3. Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo