Art. 626 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 625 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 627 c.p.c.

Art. 626 c.p.c. (Effetti della sospensione) approfondisci

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.