Art. 623 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 622 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 624 c.p.c.

Art. 623 c.p.c. (Limiti della sospensione) approfondisci

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.