Art. 623 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 623 c.p.c. (Limiti della sospensione)
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.