Art. 623-bis c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 623-bis c.p. (Altre comunicazioni e conversazioni)
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.