Art. 623-bis c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 623 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 624 c.p.

Art. 623-bis c.p. (Altre comunicazioni e conversazioni) approfondisci

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.