Art. 621 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 621 c.p.c. (Limiti della prova testimoniale)
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.