Art. 61 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 61 c.p.c. (Consulente tecnico)
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.