Art. 616 c.p.c.

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Art. 616 c.p.c. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione) approfondisci

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69.