Art. 613 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 612 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 614 c.p.c.

Art. 613 c.p.c. (Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione) approfondisci

L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.