Art. 613 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 613 c.p.c. (Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione)
L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.