Art. 612 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 612 c.p.p. (Sospensione dell'esecuzione della condanna civile )
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.