Art. 611 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 611 c.p.c. (Spese dell'esecuzione)
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.