Art. 609 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 609 c.p.p. (Cognizione della corte di cassazione )
1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Capo II PROCEDIMENTO