Art. 609 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 608 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 609-bis c.p.

Art. 609 c.p. (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie) approfondisci

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.