Art. 608-bis c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 608-bis c.p.c. (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante)
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.