Art. 607 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 607 c.p.p. (Ricorso dell'imputato)
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.