Art. 607 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 606 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 608 c.p.p.

Art. 607 c.p.p. (Ricorso dell'imputato) approfondisci

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.