Art. 606 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 605 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 607 c.p.c.

Art. 606 c.p.c. (Modo della consegna) approfondisci

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.