Art. 605 c.p.p.

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Art. 605 c.p.p. (Sentenza ) approfondisci

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata. 2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive. 3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione. Titolo III RICORSO PER CASSAZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI