Art. 602 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 602 c.p.p. (Dibattimento di appello)
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonchè, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.