Art. 602 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 602 c.p.c. (Modo dell'espropriazione)
Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.