Art. 602 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
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