Art. 5 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 5 c.c. (Atti di disposizione del proprio corpo)
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. (3a) (15a) (15b) (56a) (64a) (142a) (150a) (174a) (256a) (265a)
(203a) (221a) (231a) 289a