Art. 59 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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art. 59 disp.att.c.p.p. (Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto) approfondisci

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.