Art. 59 DPR 380-2001
Art. 59 DPR 380-2001 (Laboratori)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile;
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade di Cesano, autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
[b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito; ]
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
* vai all'articolo precedente: Art. 58 DPR 380-2001 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)
* vai all'articolo successivo: Art. 60 DPR 380-2001 (Emanazione di norme tecniche)