Art. 597 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 597 c.c. (Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete)
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.