Art. 593-bis c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 593-bis c.p.p. (Appello del pubblico ministero)
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.