Art. 592 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 592 c.p. (Abbandono di un neonato per causa di onore)
, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale , ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.
Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 .]