Art. 592 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 591 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 593 c.c.

Art. 592 c.c. ( Figli riconosciuti o riconoscibili) approfondisci

Se vi sono discendenti legittimi, i figli, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
I figli riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.