Art. 58 DPR 633-1972

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Art. 58 DPR 633-1972 (Irrogazione delle sanzioni) approfondisci

[In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.
Nelle ipotesi previste dall'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data. ]