Art. 58 Codice Deontologico Forense

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Art. 58 Codice Deontologico Forense (Notifica in proprio) approfondisci

1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.