Art. 588 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 588 c.p. (Rissa) approfondisci

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.