Art. 586 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 586 c.p. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.