Art. 586 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 586 c.c. (Acquisto dei beni da parte dello Stato)
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.