Art. 586 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 586 c.c. (Acquisto dei beni da parte dello Stato) approfondisci

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.