Art. 584 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 584 c.p.p. (Notificazione della impugnazione )
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.