Art. 584 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 584 c.p. (Omicidio preterintenzionale)
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.