Art. 582 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 582 c.p.c. (Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario)
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.