Art. 57 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 57 disp.att.c.p.p. (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto)
1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.