Art. 57 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 57 c.c. (Prova della morte dell'assente)
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.