Art. 57 L 392-1978
Da Diritto Pratico.
Art. 57 L 392-1978 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali)
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.