Art. 579 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 579 c.p.c. (Persone ammesse agli incanti)
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.