Art. 577 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 577 c.c. (Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato)
del suo genitore).
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè altri parenti legittimi entro il terzo grado.40