Art. 573 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 573 c.p. (Sottrazione consensuale di minorenni) approfondisci

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore , ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo , con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita , se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata , se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.