Art. 56 DLGS 14-2019

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Art. 56 DLGS 14-2019 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento) approfondisci

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria. 2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
e) gli apporti di finanza nuova;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. 3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. 4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. 5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.