Art. 569 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 569 c.c. (Successione degli ascendenti)
A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.