Art. 569 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 569 c.c. (Successione degli ascendenti) approfondisci

A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.