Art. 568 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 568 c.p. (Occultamento di stato di un figlio)
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.