Art. 568 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 568 c.p. (Occultamento di stato di un figlio) approfondisci

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.