Art. 566 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 566 c.p. (Supposizione o soppressione di stato)
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.