Art. 566 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 566 c.p. (Supposizione o soppressione di stato) approfondisci

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.